lunedì 20 ottobre 2014

Coniuge separato violazione degli obblighi di assistenza familiare

L'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. punisce con la pena congiunta della reclusione fino a un anno e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00 colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, oppure inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge.
Ne deriva che non integra il reato la violazione dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni non inabili al lavoro, laddove l'inabilità al lavoro deve intendersi come totale e permanente inabilità lavorativa.
Cass. Pen., Sez. VI, 07/10/2014, n. 41832


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