venerdì 10 ottobre 2014

Negoziazione assistita per separazione e divorzio

Il Ministero degli Interni ha emanato la Circ. n. 16 del 2014 in merito alla disciplina della negoziazione assistita per la separazione e divorzio, istituto inserito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, precisando come l'art. 6 del citato decreto sia già entrata in vigore. La circolare chiarisce altresì le competenze per la procedura di annotazione dell'avvenuto accordo di separazione tra i coniugi.
Sulla base delle indicazioni ministeriali, viene ribadito che l'art. 6 del citato decreto (convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, mentre per l'art. 12 (separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile) è stabilito il termine del trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
La Circolare ricorda poi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 per l'Avvocato che non adempia entro dieci giorni agli obblighi di trasmissione dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi al competente ufficio di stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Proprio quest'ultimo dovrà procedere alla annotazione dell'avvenuto accordo a margine dell'atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed alla comunicazione in anagrafe.
Viene, quindi, precisato che, al riguardo, non è previsto che l'avvocato, in sede di trasmissione, formuli apposita istanza all'ufficio di stato civile per l'ulteriore seguito.
Per individuare correttamente l'ufficiale di stato civile competente, la Circ. n. 16 del 2014 precisa che il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all'estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire.
Per finire, il Ministero specifica che la data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame sarà quella certificata negli accordi stessi e sarà quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni e indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
Circ. Ministero dell'Interno, 1 ottobre 2014, n. 16

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