martedì 28 ottobre 2014

Accertamento di paternità

L'art. 276 cod. civ., così come modificato dalla l. n. 219 del 2012 (che, in materia di dichiarazione di paternità e maternità naturale, consente la proponibilità della domanda nei confronti di un curatore speciale appositamente nominato) è applicabile anche ai giudizi in itinere. Pertanto, la domanda di accertamento di paternità può essere formulata anche se, in corso di causa, è deceduto il presunto genitore nei confronti dei suoi eredi.
CASS. CIV., SEZ. I, 19/09/2014, n.19790


venerdì 24 ottobre 2014

Acquisto immobile donazione indiretta

Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.
Cass. Civ., Sez. VI, 02/09/2014 n. 18541

lunedì 20 ottobre 2014

Coniuge separato violazione degli obblighi di assistenza familiare

L'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. punisce con la pena congiunta della reclusione fino a un anno e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00 colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, oppure inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge.
Ne deriva che non integra il reato la violazione dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni non inabili al lavoro, laddove l'inabilità al lavoro deve intendersi come totale e permanente inabilità lavorativa.
Cass. Pen., Sez. VI, 07/10/2014, n. 41832


giovedì 16 ottobre 2014

Assegno di divorzio

Non tutti gli incrementi economici del coniuge sono utili ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti stabilito che concorrono alla determinazione dell'assegno solo quegli incrementi che costituiscono uno sviluppo naturale e prevedibile dell'attività lavorativa svolta in costanza di matrimonio; per contro non possono essere presi in considerazione quegli incrementi che rivestono natura di eccezionalità poiché collegati a circostanze occasionali ed imprevedibili.
Cassazione Cicile,  Sez. I, n. 21112 del 07/10/2014

venerdì 10 ottobre 2014

Trascrizione in Italia dei matrimoni fra persone dello stesso sesso

Con la Circolare n. 0010863 del 07/10/2014, il Ministero dell'Interno, per il tramite dei Prefetti, cui spetta la vigilanza sugli uffici di stato civile, rivolge ai sindaci invito formale al ritiro ed alla cancellazione di eventuali trascrizioni nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrate all'estero. Il Ministro, contestualmente, avverte che, in caso di inerzia, si procederà al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21-nonies, L. n. 241 del 1990 e 54, commi 3 e 11, D.Lgs. n. 267 del 2001.
I provvedimenti sindacali che prescrivono agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione di matrimoni celabrati all'estero tra persone dello stesso sesso, lo si legge nella circolare «non sono conformi al quadro normativo vigente. E ciò in quanto la disciplina dell'eventuale equiparazione di matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del Legislatore».
Circ. Ministero dell'Interno, 7 ottobre 2014

Negoziazione assistita per separazione e divorzio

Il Ministero degli Interni ha emanato la Circ. n. 16 del 2014 in merito alla disciplina della negoziazione assistita per la separazione e divorzio, istituto inserito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, precisando come l'art. 6 del citato decreto sia già entrata in vigore. La circolare chiarisce altresì le competenze per la procedura di annotazione dell'avvenuto accordo di separazione tra i coniugi.
Sulla base delle indicazioni ministeriali, viene ribadito che l'art. 6 del citato decreto (convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, mentre per l'art. 12 (separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile) è stabilito il termine del trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
La Circolare ricorda poi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 per l'Avvocato che non adempia entro dieci giorni agli obblighi di trasmissione dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi al competente ufficio di stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Proprio quest'ultimo dovrà procedere alla annotazione dell'avvenuto accordo a margine dell'atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed alla comunicazione in anagrafe.
Viene, quindi, precisato che, al riguardo, non è previsto che l'avvocato, in sede di trasmissione, formuli apposita istanza all'ufficio di stato civile per l'ulteriore seguito.
Per individuare correttamente l'ufficiale di stato civile competente, la Circ. n. 16 del 2014 precisa che il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all'estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire.
Per finire, il Ministero specifica che la data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame sarà quella certificata negli accordi stessi e sarà quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni e indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
Circ. Ministero dell'Interno, 1 ottobre 2014, n. 16

martedì 7 ottobre 2014

Regime contrattuale del comodato della casa familiare

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno riesaminato la delicata questione della natura del contratto di comodato (concluso in favore di un figlio) avente ad oggetto un immobile che abbia poi fatto parte delle condizioni poste a fondamento di un regime di separazione tra coniugi, con la sua assegnazione quale casa familiare a vantaggio del coniuge diverso dal comodante.
La sentenza in esame è particolarmente importante perché, a seguito della sollecitazione da parte della III Sezione, ripercorre la problematica che era già stata affrontata dalle stesse Sezioni unite con la sentenza n. 13603 del 2004.
Le SS.UU. hanno inteso puntualizzare alcuni significativi aspetti in ordine alla individuazione del regime contrattuale che caratterizza il comodato riferito ad un immobile che poi abbia costituito, in sede di separazione coniugale, oggetto di assegnazione in quanto destinata a casa familiare. 
A tal proposito, le SS.UU., dopo aver precisato la varia tipologia delle connotazioni che può assumere il contratto di comodato, hanno stabilito che quello relativo ad immobile oggetto di accordo (in sede di separazione coniugale) per soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario (anche nella sua potenzialità di espansione), va ricondotto alla disciplina prevista dall'art. 1809 c.c., caratterizzandosi, perciò, per la contemplazione della facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno. Di conseguenza il comodato in questione deve ritenersi sorto per realizzare un uso determinato e per un tempo determinabile (ancorché) per relationem, scopi questi che possono desumersi dalla circostanza della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dalla eventuale e futura possibilità del verificarsi di una crisi coniugale (conducente allo scioglimento del vincolo matrimoniale). Questa interpretazione viene ritenuta dalle SS.UU. -nel riconfermare sostanzialmente l'impianto argomentativo della precedente sentenza n. 13603 del 2004- favorevole al riequilibrio della posizione del comodante e tale da escludere complicazioni nell'individuazione della disciplina negoziale. Naturalmente detta ricostruzione implica che il comodatario, o il coniuge separato con cui convive la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio l'esistenza -con riferimento all'immobile (assegnatogli in godimento in sede di separazione)- di un contratto di comodato di casa familiare con scadenza non predeterminata, ha, comunque, l'onere di riscontrare che tale era stata la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento (e, quindi, del titolo che lo abilitava a proseguirne l'utilizzazione), con la conseguenza che -una volta assolto tale onere probatorio- non può essere allegata l'iniquità di un contratto che le stesse parti avevano voluto e che, a prescindere dai diritti riconoscibili in via generale al comodante, rileva il carattere dell'indubbia stabilità della destinazione abitativa e della finalità solidaristica, quali scopi che fanno emergere, soprattutto, la necessità del soddisfacimento dei bisogni della prole affidata al coniuge comodatario. In definitiva, risulta confermato il principio secondo cui il provvedimento, pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio, di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti della casa coniugale non modifica né la natura, né il contenuto del titolo di godimento dell'immobile già concesso in comodato da un terzo per la destinazione a casa familiare; pertanto, la specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall'incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione "ad nutum" del rapporto su iniziativa del comodante, con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.
Cass. Civ., Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448


giovedì 2 ottobre 2014

Separazione e mantenimento dei figli: l'aumento del contributo non può fondarsi su vaghe sopravvenienze

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi contraria alla logica e, in ogni caso, contraddittoria, l'attribuzione, per il mantenimento della prole, di una somma maggiore, rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, non già in virtù di un giudizio di originaria incongruità per difetto della stessa, ma sulla base di una serie di sopravvenienze, come l'aumento del costo della vita, ovvero le accresciute esigenze della prole medesima, in ragione dell'età, determinando nondimeno la decorrenza dalla data del deposito introduttivo.
Tale il principio che può essere espunto dal tessuto motivazionale di una recente decisione della Cassazione. Inoltre, la decisione ribadisce anche (cfr., cit., Cass. Civ., Sent. n. 18241 del 2006 e n. 6197 del 2005) che, in sede di determinazione del contributo di mantenimento in favore dei figli, devesi tener conto delle potenzialità reddituali dell'obbligato in relazione all'attività di impresa esercitata, prescindendo dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi.
Nel caso di specie, il tribunale, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, aveva respinto le reciproche domande di addebito, affidato in via esclusiva le figlie minori alla madre, regolando i loro rapporti con l'altro genitore, a carico del quale poneva, quale contributo per il loro mantenimento, un assegno mensile pari ad euro quattrocentoventi, oltre al concorso, nella misura del 75 per cento, nelle spese straordinarie. Pronunciando sull'appello della moglie, la quale si doleva della esiguità del contributo determinato per il mantenimento della prole, la corte distrettuale lo elevava, specificandone la decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, ad euro ottocento, tenuto conto, da un lato, delle accresciute esigenze della prole, nonché della inattendibilità del reddito dichiarato dal coniuge onerato, titolare di una impresa artigiana operante nel settore dell'edilizia. La pronuncia del giudice di legittimità, nell'accogliere l'impugnazione del marito, ha cassato in parte qua la pronuncia impugnata con rinvio alla corte territoriale che, in diversa composizione, provvederà ad esaminare la questione della decorrenza dell'aumento dell'assegno senza incorrere nel rilevato vizio motivazionale, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.
Cass. Civ., Sez. I, 23 maggio 2014, n. 11502

mercoledì 1 ottobre 2014

Le linee guida per la fecondazione eterologa

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha concordato, con il documento n. 14/109/CR02/C7SAN, le linee guida per la fecondazione eterologa, che saranno recepite con delibera di giunta regionale o con specifico provvedimento regionale.
Per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei soggetti coinvolti e per rendere omogeneo a livello nazionale l'accesso alle procedure eterologhe, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha concordato le linee guida per la fecondazione eterologa, che saranno recepite con delibera di giunta regionale o con specifico provvedimento regionale.
Il documento n. 14/109/CR02/C7SAN precisa innanzi tutto che la donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è atto volontario e gratuito: pertanto non potrà esistere una retribuzione economica per i donatori, né potrà essere richiesto contributo alcuno per i gameti ricevuti.
Ai donatori con rapporto di lavoro dipendente, potranno essere applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali e di trapianto di midollo.
- Centri di PMA idonei:
La normativa europea identifica i Centri di PMA come Istituti dei Tessuti e non individua ulteriori requisiti per i centri che pratichino PMA eterologa, pertanto solo questi saranno idonei a effettuare procedure di PMA anche eterologa compresa la fase di selezione dei donatori, il recupero e la crioconservazione dei gameti.
- Requisiti della coppie riceventi e dei donatori e delle donatrici:
Potranno ricorrere alla PMA eterologa solo quelle coppie (sposate o conviventi) di sesso diverso, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi, unicamente qualora sia accertata e certificata una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità.
Oltre alle indicazioni cliniche per la fecondazione eterologa, il documento della Conferenza delle Regioni indica i criteri di selezione dei donatori. I donatori maschili devono avere più di 18 e meno di 40 anni, mentre i soggetti femminili devono avere un età compresa tra i 20 e i 35 anni.
Sia per i donatori di gameti maschili che per le donatrici di gameti femminili, sono candidabili solo i soggetti che decidono di procedere alla donazione in modo spontaneo e altruistico e non si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta oppure quelli che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta oppure, per finire, quelli che hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di donarli.
- Criteri di selezione dei donatori e delle donatrici:
Il donatore e la donatrice, che devono essere in grado di intendere e di volere, in buono stato di salute e senza anomalie genetiche note all'interno della famiglia, sono selezionati da un team composto da endocrinologo/urologo (ginecologo per la selezione della donatrice) con competenze andrologiche e biologo, con possibilità di consulenza da parte di un genetista ed uno psicologo, sotto la supervisione del Responsabile del Centro.
Nella valutazione dei donatori e delle donatrici, il documento della Conferenza delle Regioni auspica che sia considerata anche l'esistenza di potenziali motivi finanziari o emotivi che possono condizionare la donazione. Viene, inoltre, raccomandata una valutazione e consulenza psicologica.
Non possono poi essere donatore di seme né donatrici di gameti femminili:
1) il proprietario, l'operatore, il direttore del laboratorio o il dipendente del centro che esegue l'inseminazione;
2) il medico del paziente e l'esecutore dell'inseminazione;
3) coloro che abbiano esposizione professionale ad alto rischio per tossicità riproduttiva;
4) i pazienti che abbiano effettuato e concluso trattamenti con chemioterapici o radioterapia da meno di due anni.
- Scelta delle caratteristiche fenotipiche del donatore e anonimato dei donatori:
Le linee guida escludono la possibilità per i pazienti di scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore, al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche.
La donazione deve essere anonima nel senso che non sarà possibile per il donatore risalire alla coppia ricevente e viceversa: i dati clinici del donatore/donatrice potranno essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, dietro specifica richiesta e con procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente.
- Consenso informato:
È previsto un consenso informato sia per donatori/donatrici (diniego di non avere nessun conosciuto fattore di rischio per malattie sessualmente trasmissibili e malattie genetiche; donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi; per le donatrici, consenso per i rischi e degli effetti collaterali connessi con la stimolazione ovarica e recupero degli ovociti) sia per la coppia ricevente (circostanza che risulta impossibile diagnosticare e valutare tutte le patologie genetiche di cui risultassero eventualmente affetti il donatore/donatrice con ogni effetto consequenziale in relazione alla eventuale imputazione della responsabilità)
- Numero di donazioni:
Le cellule riproduttive di un medesimo donatore non potranno determinare più di dieci nascite, con la sola deroga nei casi in cui una coppia, che abbia già avuto un figlio tramite procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, intenda sottoporsi nuovamente a tale pratica utilizzando le cellule riproduttive del medesimo donatore.
- Tracciabilità e aspetti finanziari:
Per finire, il documento della Conferenza delle Regioni entra nel merito della tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive e degli aspetti finanziari della fecondazione omologa ed eterologa, che in linea di massima dovrà essere gratuita oppure sottoposta a ticket.
Documento Conferenza Stato-Regioni 4 settembre 2014, n. 14/109/CR02/C7SAN