mercoledì 13 gennaio 2016

Danno da nascita indesiderata.

Nel mese di febbraio del 2015, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, rilevata l’esistenza di diversi e contrapposti orientamenti giurisprudenziali in materia, rimetteva dinanzi alle Sezioni Unite l'annosa e spinosa questione riguardante il danno da nascita indesiderata e, in particolar modo, a chi spetti la legittimazione ad agire in tali ipotesi.
Le Sezioni Unite Civili, a risoluzione del contrasto sulla responsabilità medica per nascita indesiderata e sulla conseguente legittimazione ad agire, hanno fissato i due seguenti principi: 
a) la madre è onerata dalla prova controfattuale della volontà abortiva, ma può assolvere l’onere mediante presunzioni semplici; 
b) il nato con disabilità non è legittimato ad agire per il danno da “vita ingiusta”, poiché l’ordinamento ignora il “diritto a non nascere se non sano”.
In sintesi, i Magistrati di legittimità hanno stabilito che non esiste un diritto a non nascere poiché è la vita e non la sua negazione il bene tutelato dal nostro ordinamento
Contestualmente le Sezioni Unite hanno anche ritenuto ammissibile l’azione del minore, volta al risarcimento di un danno che assume ingiusto, cagionatogli durante la gestazione, ciò in quanto è ben possibile che tra causa ed evento lesivo intercorra una cesura spazio-temporale, tale da differire il relativo diritto al ristoro solo al compiuto verificarsi dell’effetto pregiudizievole, purché senza il concorso determinante di concause sopravvenute.