mercoledì 22 aprile 2015

Reato omesso versamento assegno di divorzio procedibilità d'ufficio

La Suprema Corte, ha stabilito che per il delitto di omesso versamento dell'assegno divorzile si procede d'ufficio, in quanto il rinvio che ha fatto il legislatore speciale all'art. 570, comma 3, c.p., si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche alla relativa condizione di procedibilità, il quale, in deroga ai principi generali, prevede la procedibilità a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il fatto è commesso nei confronti di minori, dal n. 2 del comma 2 della suddetta disposizione contenuta nel codice penale. 
Cass. Pen., Sez. VI, 16/04/2015, n. 15918