mercoledì 7 ottobre 2015

Trascrizione matrimoni gay giurisdizione.

A pochi giorni di distanza dalla sentenza del T.A.R. fiorentino, oggetto del precedente post, anche il T.A.R. Lombardia si è pronunciato in merito all'impugnativa del provvedimento prefettizio con cui viene disposta la cancellazione dai registri dello stato civile della trascrizione dei matrimoni contratti all'estero fra persone dello stesso sesso.
Il T.A.R. milanese ha confermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l'impugnativa dei diretti interessati dell'atto col quale il Prefetto ha annullato la trascrizione di un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, non avendo il Prefetto alcuna potestà di intervento o rettifica in ordine alla trascrizione dei suddetti atti.
La decisione ha, dunque, confermato l'orientamento già espresso dai magistrati amministrativi toscani ma con un distinguo: sono legittimati ad impugnare l'atto anche il sindaco ed il comune e, ove ciò avvenga, la competenza si radica invece in capo al giudice amministrativo.
Tale differenziazione si concretizza poiché sindaco e comune non risultano titolari di un diritto soggettivo alla corretta tenuta dei registri dello stato civile, in quanto non si tratta di persone fisiche che vedono alterato il proprio status personale, ma si è al cospetto di soggetti pubblici che hanno un interesse qualificato alla corretta gestione di un servizio tipicamente statale, loro delegato, trattandosi di un rapporto di diritto pubblico, ossia intercorrente tra soggetti pubblici (Comune e Ministero/Prefettura) ed avente ad oggetto potestà di tipo pubblicistico (tenuta dei registri dello stato civile).
T.A.R. Lombardia, Sez. III, 29/09/2015, n. 2037.

martedì 6 ottobre 2015

Matrimoni gay competenza del giudice ordinario

L'impugnativa del provvedimento con cui il Prefetto ha disposto l'annullamento della trascrizione nei registri dello stato civile di un comune di un matrimonio contratto all'estero tra due soggetti dello stesso sesso, non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo bensì in quella del giudice ordinario.
Il T.A.R. Toscana si è, infatti, pronunciato per la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti prefettizi di annullamento della trascrizione dei matrimoni in questione poiché difetta nel nostro ordinamento, secondo i Giudici fiorentini, una norma che consenta al Prefetto di intervenire, in sede di verificazione, sul contenuto degli atti dello stato civile. Tale potere, inoltre, non può considerarsi implicito nei generali poteri di indirizzo e di vigilanza, di cui pure il Prefetto dispone nei confronti dell'ufficiale dello stato civile. (art. 9 D.P.R. n. 396 del 2000; art. 54 comma 9 T.U.E.L.).
Il vuoto normativo determina, pertanto, che spetta al giudice ordinario pronunciarsi sull'opposizione avverso il provvedimento prefettizio con il quale è stato disposto l'annullamento della trascrizione del matrimonio contratto all'estero da soggetti dello stesso sesso, il quale è preliminarmente tenuto a verificare la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile in capo a coloro che invocano l'annullamento de quo.
T.A.R. Toscana, Sez. I, 25/09/2015, n. 1291