lunedì 21 dicembre 2015

Assegno di mantenimento godimento casa familiare.

La Corte di Cassazione con ordinanza del 17/12/2015 ha stabilito che nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro coniuge o dei figli, il giudice deve tener presente che il godimento della casa coniugale costituisce un valore economico.
Il Giudice, pertanto, dovrà tenere conto dell'assegnazione della casa coniugale nel momento in cui è chiamato a determinare la misura dell'assegno di mantenimento a favore di uno o dell'altro coniuge.
In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che "in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli".

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 25420 del 17/12/2015