In alcune recenti pronunce (ordinanza n. 1675/2015, ordinanza n. 2127/2016 e ordinanza n. 4182/2016) la Cassazione ha stabilito che il coniuge non affidatario dei figli è comunque tenuto, anche se contrario, a rimborsare al coniuge affidatario la metà delle spese straordinarie da quest'ultimo sostenute.
Le pronunce in esame si rifanno ad una precedente decisione della Corte Suprema nella quale si affermava che “non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”. Ciò in quanto, prosegue il Giudice di legittimità, l'"educazione e l''istruzione dei figli, non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli" non risulta, dunque, configurabile in capo al coniuge affidatario "un obbligo di concertazione preventiva con l'altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso".
Ove poi, conclude la Corte, il coniuge non affidatario opponga il proprio diniego "il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori".
In sintesi, il padre, nella maggior parte dei casi coniuge non affidatario, rimane tenuto a contribuire alle spese straordinarie per i figli, anche se non sono state preventivamente concordate poiché ciò che prevale è l’interesse prioritario della prole sempre che si tratti di cosa utile e che le spese sostenute non siano sproporzionate al tenore di vita.
Cass. Civ., Sez. I, 26/09/2011 n. 19607