venerdì 8 maggio 2015

Assegno divorzile formazione nuova famiglia di fatto perdita definitiva

La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici.
La cassazione afferma, in primis, che la nuova convivenza deve possedere "i connotati di stabilità e continuità", costituendo così "un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio". In questi casi la "mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto". "A quel punto –  continuano i Giudici di legittimità - si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile". Anche se, precisa la sentenza, "non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all'assegno, e la fattispecie in esame che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale".
Per gli ermellini, dunque, è "assai più coerente affermare che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli).
Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 6855 del 03/04/2015


Rettifica del sesso di persona coniugata - Mantenimento in vita del matrimonio

La prima sezione civile ha accolto il ricorso, proposto da una coppia unita in matrimonio e in cui uno dei coniugi aveva ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso, contro l’annotazione – avvenuta proprio a seguito di tale rettifica - a margine dell’atto di matrimonio dell’intervenuta cessazione dei suoi effetti. La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale – con la quale ha dichiarato l’illegittimità delle norme in tema di rettifica del sesso nella parte in cui non prevedono la possibilità di mantenere in vita il rapporto di coppia con altra forma di convivenza giuridicamente riconosciuta, con modalità da statuire dal legislatore - fosse non di mero monito ma autoapplicativa, con la conseguenza che è costituzionalmente necessario conservare alla coppia il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio fino a quando il legislatore non intervenga.
Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 8097 del 21/04/2015

mercoledì 22 aprile 2015

Reato omesso versamento assegno di divorzio procedibilità d'ufficio

La Suprema Corte, ha stabilito che per il delitto di omesso versamento dell'assegno divorzile si procede d'ufficio, in quanto il rinvio che ha fatto il legislatore speciale all'art. 570, comma 3, c.p., si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche alla relativa condizione di procedibilità, il quale, in deroga ai principi generali, prevede la procedibilità a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il fatto è commesso nei confronti di minori, dal n. 2 del comma 2 della suddetta disposizione contenuta nel codice penale. 
Cass. Pen., Sez. VI, 16/04/2015, n. 15918

martedì 31 marzo 2015

Riconoscimento paternità rifiuto test DNA

Il rifiuto di sottoporsi al test del DNA nel giudizio di accertamento della paternità costituisce condotta dal marcato valore indiziario ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tale da poter avvalorare anche da sola la fondatezza della domanda volta all'ottenimento della declaratoria di paternità.
Cass. Civ., Sez. I, 25/03/2015, n. 6025

martedì 11 novembre 2014

Pignorabilità immobile costituito nel fondo patrimoniale

Tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia alla cui soddisfazione sono destinati i beni del fondo patrimoniale debbono ricomprendersi anche i debiti per gli oneri condominiali relativi a beni immobili facenti parte del fondo medesimo costituenti spese per la loro gestione, in ragione dell'evidente finalità di manutenzione e di conservazione dei beni stessi.
In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può aver luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 170 c.c., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, vanno compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale. 
Cass. Civ., Sez. III, 31/10/2014, n. 23163


martedì 28 ottobre 2014

Accertamento di paternità

L'art. 276 cod. civ., così come modificato dalla l. n. 219 del 2012 (che, in materia di dichiarazione di paternità e maternità naturale, consente la proponibilità della domanda nei confronti di un curatore speciale appositamente nominato) è applicabile anche ai giudizi in itinere. Pertanto, la domanda di accertamento di paternità può essere formulata anche se, in corso di causa, è deceduto il presunto genitore nei confronti dei suoi eredi.
CASS. CIV., SEZ. I, 19/09/2014, n.19790


venerdì 24 ottobre 2014

Acquisto immobile donazione indiretta

Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.
Cass. Civ., Sez. VI, 02/09/2014 n. 18541