martedì 6 ottobre 2015

Matrimoni gay competenza del giudice ordinario

L'impugnativa del provvedimento con cui il Prefetto ha disposto l'annullamento della trascrizione nei registri dello stato civile di un comune di un matrimonio contratto all'estero tra due soggetti dello stesso sesso, non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo bensì in quella del giudice ordinario.
Il T.A.R. Toscana si è, infatti, pronunciato per la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti prefettizi di annullamento della trascrizione dei matrimoni in questione poiché difetta nel nostro ordinamento, secondo i Giudici fiorentini, una norma che consenta al Prefetto di intervenire, in sede di verificazione, sul contenuto degli atti dello stato civile. Tale potere, inoltre, non può considerarsi implicito nei generali poteri di indirizzo e di vigilanza, di cui pure il Prefetto dispone nei confronti dell'ufficiale dello stato civile. (art. 9 D.P.R. n. 396 del 2000; art. 54 comma 9 T.U.E.L.).
Il vuoto normativo determina, pertanto, che spetta al giudice ordinario pronunciarsi sull'opposizione avverso il provvedimento prefettizio con il quale è stato disposto l'annullamento della trascrizione del matrimonio contratto all'estero da soggetti dello stesso sesso, il quale è preliminarmente tenuto a verificare la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile in capo a coloro che invocano l'annullamento de quo.
T.A.R. Toscana, Sez. I, 25/09/2015, n. 1291


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