mercoledì 7 ottobre 2015

Trascrizione matrimoni gay giurisdizione.

A pochi giorni di distanza dalla sentenza del T.A.R. fiorentino, oggetto del precedente post, anche il T.A.R. Lombardia si è pronunciato in merito all'impugnativa del provvedimento prefettizio con cui viene disposta la cancellazione dai registri dello stato civile della trascrizione dei matrimoni contratti all'estero fra persone dello stesso sesso.
Il T.A.R. milanese ha confermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l'impugnativa dei diretti interessati dell'atto col quale il Prefetto ha annullato la trascrizione di un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, non avendo il Prefetto alcuna potestà di intervento o rettifica in ordine alla trascrizione dei suddetti atti.
La decisione ha, dunque, confermato l'orientamento già espresso dai magistrati amministrativi toscani ma con un distinguo: sono legittimati ad impugnare l'atto anche il sindaco ed il comune e, ove ciò avvenga, la competenza si radica invece in capo al giudice amministrativo.
Tale differenziazione si concretizza poiché sindaco e comune non risultano titolari di un diritto soggettivo alla corretta tenuta dei registri dello stato civile, in quanto non si tratta di persone fisiche che vedono alterato il proprio status personale, ma si è al cospetto di soggetti pubblici che hanno un interesse qualificato alla corretta gestione di un servizio tipicamente statale, loro delegato, trattandosi di un rapporto di diritto pubblico, ossia intercorrente tra soggetti pubblici (Comune e Ministero/Prefettura) ed avente ad oggetto potestà di tipo pubblicistico (tenuta dei registri dello stato civile).
T.A.R. Lombardia, Sez. III, 29/09/2015, n. 2037.

martedì 6 ottobre 2015

Matrimoni gay competenza del giudice ordinario

L'impugnativa del provvedimento con cui il Prefetto ha disposto l'annullamento della trascrizione nei registri dello stato civile di un comune di un matrimonio contratto all'estero tra due soggetti dello stesso sesso, non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo bensì in quella del giudice ordinario.
Il T.A.R. Toscana si è, infatti, pronunciato per la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti prefettizi di annullamento della trascrizione dei matrimoni in questione poiché difetta nel nostro ordinamento, secondo i Giudici fiorentini, una norma che consenta al Prefetto di intervenire, in sede di verificazione, sul contenuto degli atti dello stato civile. Tale potere, inoltre, non può considerarsi implicito nei generali poteri di indirizzo e di vigilanza, di cui pure il Prefetto dispone nei confronti dell'ufficiale dello stato civile. (art. 9 D.P.R. n. 396 del 2000; art. 54 comma 9 T.U.E.L.).
Il vuoto normativo determina, pertanto, che spetta al giudice ordinario pronunciarsi sull'opposizione avverso il provvedimento prefettizio con il quale è stato disposto l'annullamento della trascrizione del matrimonio contratto all'estero da soggetti dello stesso sesso, il quale è preliminarmente tenuto a verificare la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile in capo a coloro che invocano l'annullamento de quo.
T.A.R. Toscana, Sez. I, 25/09/2015, n. 1291


venerdì 8 maggio 2015

Assegno divorzile formazione nuova famiglia di fatto perdita definitiva

La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici.
La cassazione afferma, in primis, che la nuova convivenza deve possedere "i connotati di stabilità e continuità", costituendo così "un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio". In questi casi la "mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto". "A quel punto –  continuano i Giudici di legittimità - si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile". Anche se, precisa la sentenza, "non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all'assegno, e la fattispecie in esame che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale".
Per gli ermellini, dunque, è "assai più coerente affermare che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli).
Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 6855 del 03/04/2015


Rettifica del sesso di persona coniugata - Mantenimento in vita del matrimonio

La prima sezione civile ha accolto il ricorso, proposto da una coppia unita in matrimonio e in cui uno dei coniugi aveva ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso, contro l’annotazione – avvenuta proprio a seguito di tale rettifica - a margine dell’atto di matrimonio dell’intervenuta cessazione dei suoi effetti. La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale – con la quale ha dichiarato l’illegittimità delle norme in tema di rettifica del sesso nella parte in cui non prevedono la possibilità di mantenere in vita il rapporto di coppia con altra forma di convivenza giuridicamente riconosciuta, con modalità da statuire dal legislatore - fosse non di mero monito ma autoapplicativa, con la conseguenza che è costituzionalmente necessario conservare alla coppia il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio fino a quando il legislatore non intervenga.
Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 8097 del 21/04/2015

mercoledì 22 aprile 2015

Reato omesso versamento assegno di divorzio procedibilità d'ufficio

La Suprema Corte, ha stabilito che per il delitto di omesso versamento dell'assegno divorzile si procede d'ufficio, in quanto il rinvio che ha fatto il legislatore speciale all'art. 570, comma 3, c.p., si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche alla relativa condizione di procedibilità, il quale, in deroga ai principi generali, prevede la procedibilità a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il fatto è commesso nei confronti di minori, dal n. 2 del comma 2 della suddetta disposizione contenuta nel codice penale. 
Cass. Pen., Sez. VI, 16/04/2015, n. 15918

martedì 31 marzo 2015

Riconoscimento paternità rifiuto test DNA

Il rifiuto di sottoporsi al test del DNA nel giudizio di accertamento della paternità costituisce condotta dal marcato valore indiziario ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tale da poter avvalorare anche da sola la fondatezza della domanda volta all'ottenimento della declaratoria di paternità.
Cass. Civ., Sez. I, 25/03/2015, n. 6025

martedì 11 novembre 2014

Pignorabilità immobile costituito nel fondo patrimoniale

Tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia alla cui soddisfazione sono destinati i beni del fondo patrimoniale debbono ricomprendersi anche i debiti per gli oneri condominiali relativi a beni immobili facenti parte del fondo medesimo costituenti spese per la loro gestione, in ragione dell'evidente finalità di manutenzione e di conservazione dei beni stessi.
In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può aver luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 170 c.c., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, vanno compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale. 
Cass. Civ., Sez. III, 31/10/2014, n. 23163