venerdì 27 novembre 2015

Le somme versate a titolo di mantenimento non sono ripetibili.

In una recente pronuncia del 16 novembre la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che "la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale".
In buona sostanza gli ermellini, ribadendo un principio già affermato in precedenti decisioni, hanno stabilito che il coniuge onerato dell'assegno di mantenimento non ha diritto a vedersi restituite le eventuali maggiori somme corrisposte sia in caso di riduzione dell'assegno di mantenimento a seguito di divorzio sia in caso di ribasso dell'assegno di mantenimento determinato nella fase presidenziale. 
Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 16/11/2015 n. 23409

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