venerdì 20 novembre 2015

Niente assegno di mantenimento al coniuge in grado di poter lavorare.

Vita dura per le ex, in rarissimi casi anche i pochissimi ex che usufruiscono dell'assegno di mantenimento posto a carico della moglie.
Nella pronuncia in questione, scaricabile integralmente tramite il link che segue, la Cassazione ha ribadito il principio che già aveva fissato in precedenti decisioni, secondo il quale in caso di divorzio non spetta l'assegno di mantenimento a favore della moglie ove questa sia ancora in età da lavoro, tanto più se il marito è rimasto disoccupato.
Nel caso in oggetto, la moglie casalinga si è vista negare l'assegno di mantenimento proprio in virtù del fatto che, attesa la sua capacità lavorativa, la sua pretesa di continuare a fare la casalinga è stata ritenuta non meritevole di tutela.
Gli ermellini specificano che “per poter valutare la misura in cui il venir meno dell’unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore”.
In buona sostanza il coniuge ancora in possesso di risorse fisiche e mentali per poter lavorare non può invocare l'assegno di mantenimento a proprio favore.

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