martedì 23 settembre 2014

Affidamento condiviso: derogabile solo se risulta pregiudizievole per l'interesse del minore.

In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nella separazione personale dei coniugi, all'affidamento condiviso può derogarsi solo ove l'istituto risulti pregiudizievole all'interesse del minore, non potendo tale affidamento comunque ritenersi precluso dalla conflittualità, ancorché profonda, dei coniugi. Il principio, già enunciato dal giudice di legittimità, è stato ribadito in una recente ordinanza.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile la sentenza, impugnata da entrambi i coniugi, con la quale la corte distrettuale, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva disposto l'affidamento della figlia minore al padre, precisando le modalità di visita della madre, con contributo da parte di quest'ultima pari ad un importo di seicento euro mensili. Corretta, nella particolare vicenda, appare secondo la Cassazione, la valutazione operata dal giudice del merito che, sulla scorta delle valutazioni peritali, aveva individuato l'emersione di un rapporto stretto e fiducioso con il padre, ed un altro, assai problematico, con la madre, tale da giustificare l'affido esclusivo al primo ed il collocamento della minore presso di lui.
Cass. Civ., Sez. VI, Ord., 11 settembre 2014, n. 19181

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