martedì 23 settembre 2014

Obblighi di mantenimento: l'inclusione in via forfettaria nell'assegno può recare grave nocumento alla prole.

In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che l'inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento.
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile ed imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
Il principio già enunciato dal giudice di legittimità, è stato ribadito in una recente decisione. In applicazione dello stesso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata non essendosi la corte del merito attenuta a tale principio ed avendo anzi la stessa illegittimamente negato al genitore affidatario il rimborso delle spese straordinarie già sostenute per la prole, escludendone immotivatamente il carattere appunto straordinario.
Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n. 18869

www.studiolegalemms.it

Nessun commento:

Posta un commento