mercoledì 24 settembre 2014

Azione di spoglio: il convivente è legittimato anche nei confronti dell'erede.

Il convivente more uxorio è legittimato all'azione possessoria di reintegrazione la quale può essere esercitata tanto nei confronti dell'altro convivente ospitante, quanto nei confronti degli stessi eredi di costui.
La convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio. Il principio, già enunciato dal giudice di legittimità, è stato ora ribadito in una recente decisione.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza con la quale la corte del merito aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di reintegrazione nel possesso di un appartamento di cui la ricorrente, convivente "more uxorio" con persona poi deceduta, era stata privata a causa della condotta del resistente, nipote del "de cuius", che vi si era introdotto clandestinamente impedendole l'accesso.
Osserva la Corte regolatrice che anche dopo la dissoluzione del rapporto di coppia così stabilizzato -nel caso qui in esame, per la morte del convivente- non è consentito al convivente proprietario -sempre nel caso qui in esame, all'erede che subentra nell'identica posizione- di ricorrere alle vie di fatto per estromettere l'altro dall'abitazione, perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo titolare che intenda recuperare, com'è suo diritto, l'esclusiva disponibilità dell'immobile, di avvisare e di concedere un termine congruo per reperire altra sistemazione. Pertanto, l'azione possessoria è comunque esperibile anche nei confronti dell'erede del proprietario il quale, pur subentrando per "fictio iuris" nel possesso "de cuius" non è legittimato ad estromettere dal possesso con violenza o clandestinità colui che non poteva esserne estromesso da "de cuius".
Cass. Civ., Sez. II, 15 settembre 2014, n. 19423

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