giovedì 25 settembre 2014

Assegno di divorzio: presupposti e regole per accertamento e consequenziale liquidazione

In tema di assegno divorzile, mentre il diritto del coniuge deve essere accertato verificando la disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici adeguati a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, la liquidazione dell'importo dovuto, una volta riconosciuto il relativo diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, deve essere compiuta valutando in concreto, anche in rapporto alla durata del matrimonio, le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, il reddito di entrambi.
ll diritto del coniuge all'assegno divorzile deve essere accertato verificando la disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici adeguati a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, (e quello che poteva ragionevolmente configurarsi sulla base delle aspettative maturate nel corso del rapporto), mentre la liquidazione dell'importo dovuto, una volta riconosciuto il relativo diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, deve essere compiuta valutando in concreto, anche in rapporto alla durata del matrimonio:
- le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione,
- il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune,
- il reddito di entrambi.
Tali principi, già enunciati dal giudice di legittimità, sono stati ora ribaditi in una recente sentenza.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso dell'ex coniuge obbligato, ha confermato la decisione con la quale la corte del merito, in parziale riforma della decisione di prime cure, aveva rideterminato, in una somma pari a diecimila euro, la domanda di attribuzione di un assegno post-matrimoniale per il mantenimento formulata dall'ex coniuge beneficiario.
Nella particolare fattispecie, osserva la Cassazione, i suddetti criteri sono stati correttamente applicati dalla corte di appello, la quale ha posto a confronto la precarietà della situazione economica della beneficiaria «non dedita ad alcuna attività di lavoro durante la ultraventennale convivenza coniugale», con la posizione economica, indubbiamente più agiata, connessa all'attività libero-professionale esercitata dall'onerato, concludendo, pertanto, per la configurabilità di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche dell'intimata, in conseguenza dello scioglimento del matrimonio, tale da giustificare l'imposizione a carico del ricorrente dell'obbligo di corrispondere un contributo volto a ristabilire l'equilibrio tra le parti.
Cass. Civ., Sez. I, 17 settembre 2014, n. 19529

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