giovedì 25 settembre 2014

Matrimonio nullo se il marito è mammone ed anaffettivo

Non esistono ostacoli al riconoscimento nell'ordinamento italiano dell'efficacia della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario laddove risulti accertato lo stato di un coniuge che, a causa delle sue condizioni psichiche, non abbia saputo assumere l'obbligo -da ritenersi essenziale sulla base del contenuto dei canoni 1055 § 1, 1057 § 2, 1056 e 1055, sull'essenza, le proprietà e le finalità istituzionali del matrimonio- di quella minima integrazione psicosessuale che il matrimonio richiede ("remedium concupiscentiae"), mostrandosi anaffettivo ed indifferente nei confronti dell'altro coniuge. Tale il principio che può essere tratto da una recente decisione del giudice di legittimità.
La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per "incapacitas (psichica) assumendi onera coniugalia", osserva la Cassazione, non trova ostacolo nella diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del matrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza in quest'ultimo di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale, poiché detta diversità non investe un principio essenziale dell'ordinamento italiano, qualificabile come limite dell'ordine pubblico. Inoltre, precisa ancora la decisione in epigrafe in conformità a quanto statuito di recente, in tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della invalidità del matrimonio concordatario, deve negarsi l'esistenza, nell'ordinamento nazionale, di un principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza con la quale la corte distrettuale aveva dichiarato l'efficacia della sentenza ecclesiastica pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dai coniugi.
Cass. Civ., Sez. I, 18 settembre 2014, n. 19691

www.studiolegalemms.it

Nessun commento:

Posta un commento