venerdì 26 settembre 2014

Separazione personale: insufficiente la convivenza per provare la riconciliazione

Per provare la riconciliazione tra coniugi separati, non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.
La Suprema Corte ha ritenuto non censurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi. In particolare, quanto al prospettato motivo di appello fondato proprio su di una intervenuta riconciliazione tra le parti, attestata la mancata interruzione coabitazione, la corte aveva affermato che in primo grado entrambe le parti avevano richiesto reciprocamente l'addebito della separazione, con condotta del tutto incompatibile con la dedotta riconciliazione.
Nel correggere la motivazione del giudice del merito ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., la Corte ha osservato che l'art. 154 c.c. stabilisce che la riconciliazione determina l'abbandono della domanda di separazione personale, ed il successivo art. 157 c.c. ne regola gli effetti successivamente alla sentenza con la quale è stata dichiarata la separazione personale. In nessuna delle due norme, precisa la Cassazione, la riconciliazione può essere ricondotta ad un fatto impeditivo, qualificabile come eccezione in senso stretto, trattandosi della sopravvenienza di una nuova condizione da accertarsi anche officiosamente dal giudice ancorché sulla base delle deduzioni ed allegazioni delle parti. Il regime giuridico è nettamente diverso nel giudizio di divorzio in quanto l'art. 3 L. n. 898 del 1970, stabilisce espressamente che l'interruzione della separazione, in quanto fatto specificamente impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione, deve essere eccepita dalla parte convenuta; ne consegue, conclude la pronuncia in epigrafe, limitatamente a questa ipotesi, l'improponibilità per la prima volta in appello dell'eccezione. Nella specie, tuttavia, la parte che l'ha invocata non ha indotto alcuna allegazione o mezzo istruttorio al fine di fornirne la dimostrazione né in primo né in secondo grado, ma, al contrario, è emerso che la proposizione della domanda riconvenzionale di addebito ed il comportamento processuale univocamente tenuto nel procedimento di primo grado abbiano fornito forti indizi contrari. Della opposta riconciliazione, come rilevato dal giudice del merito, in conclusione, è mancata del tutto la prova.
Cass. Civ., Sez. I, 17 settembre 2014, n. 19535

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